Art. 1
Contributo finanziario della Comunità alla Germania
In vigore dal 29 lug 2009
Contributo finanziario della Comunità alla Germania
Un contributo finanziario della Comunità può essere concesso alla Germania a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure destinate a combattere l’influenza aviaria a Cloppenburg nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009, conformemente all’articolo 3 bis, paragrafi 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:581:oj#art-1