Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 lug 2009
Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acechinocil, aminopyralid, acido ascorbico, benalaxyl-M, mandipropamide, novaluron, proquinazid, spirodiclofen o spiromesifen per un periodo che termina il 29 luglio 2011.
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