Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 lug 2009
1.   La presidenza, assistita dal segretario generale del Consiglio/alto rappresentante (SG/AR) per la PESC, è responsabile dell'attuazione della presente decisione. La Commissione è pienamente associata. 2.   All'attuazione tecnica del progetto di cui all', paragrafo 2, provvede il segretariato tecnico dell'OPCW, di seguito denominato «il segretariato tecnico», che esegue i propri compiti sotto la responsabilità della presidenza e sotto il controllo dell’SG/AR. A tal fine l’SG/AR conclude gli accordi necessari con il segretariato tecnico. 3.   La presidenza, l'SG/AR e la Commissione si coordinano regolarmente riguardo al progetto, secondo le rispettive competenze.
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