Art. 4 · Scrapie

Art. 4

Scrapie

In vigore dal 22 lug 2009
La decisione 2008/897/CE è così modificata: 1) all’, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per le vaccinazioni, gli esami di laboratorio per la sorveglianza virologica, sierologica ed entomologica e l’acquisto di esche e vaccini, sino a un importo massimo di: a) 4 450 000 EUR per il Belgio; b) 5 000 EUR per la Bulgaria; c) 2 350 000 EUR per la Repubblica ceca; d) 50 000 EUR per la Danimarca; e) 15 700 000 EUR per la Germania; f) 180 000 EUR per l’Estonia; g) 800 000 EUR per l’Irlanda; h) 50 000 EUR per la Grecia; i) 21 000 000 EUR per la Spagna; j) 57 000 000 EUR per la Francia; k) 3 000 000 EUR per l’Italia; l) 460 000 EUR per la Lettonia; m) 0 EUR per la Lituania; n) 510 000 EUR per il Lussemburgo; o) 1 400 000 EUR per l’Ungheria; p) 5 000 EUR per Malta; q) 50 000 EUR per i Paesi Bassi; r) 3 350 000 EUR per l’Austria; s) 500 000 EUR per la Polonia; t) 5 300 000 EUR per il Portogallo; u) 250 000 EUR per la Romania; v) 910 000 EUR per la Slovenia; w) 820 000 EUR per la Finlandia; x) 1 550 000 EUR per la Svezia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test ELISA: 2,5 EUR per test; b) test PCR: 10 EUR per test; c) per l’acquisto di vaccini monovalenti: 0,3 EUR per dose; d) per l’acquisto di vaccini bivalenti: 0,45 EUR per dose; e) per la vaccinazione di bovini: 1,50 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate; f) per la vaccinazione di ovini o caprini: 0,75 EUR per capo vaccinato, indipendentemente dal numero e dal tipo delle dosi di vaccino usate.»; 2) all’articolo 9, paragrafo 2, lettera l), l’importo «1 800 000 EUR» è sostituito da «50 000 EUR». 3) all’articolo 13, paragrafo 2, lettera e), l’importo «370 000 EUR» è sostituito da «530 000 EUR». 4) È inserito il seguente articolo 15 bis: «Articolo 15bis Scrapie 1.   Il programma pluriennale di sorveglianza e di eradicazione della scrapie presentato da Cipro il 18 marzo 2009 è approvato per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010. 2.   Il contributo finanziario della Comunità copre: a) il 100 % delle spese sostenute da Cipro per l’esecuzione di test diagnostici rapidi e di test molecolari preliminari; b) il 75 % delle spese sostenute da Cipro per gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti e distrutti conformemente al suo programma di sorveglianza e di eradicazione della scrapie; c) il 50 % delle spese sostenute: i) per l’analisi dei campioni a fini di genotipizzazione; ii) per l’acquisto di preparati destinati all’eutanasia degli animali; iii) per personale specificamente assunto per espletare i compiti previsti dal programma; iv) per la distruzione delle carcasse. 3.   Il rimborso massimo erogabile a Cipro per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) 30 EUR per test, per i test eseguiti sugli ovini e sui caprini di cui all’allegato III, capitolo A, parte II, del regolamento (CE) n. 999/2001; b) 175 EUR per test, per i test molecolari preliminari di diagnosi differenziale eseguiti conformemente all’allegato X, capitolo C, punto 3.2, lettera c), punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001; c) 10 EUR per test, per i test di genotipizzazione; d) 100 EUR per ciascun capo ovino o caprino abbattuto. 4.   L’importo da impegnare per il 2009 ammonta a 5 400 000 EUR. 5.   L’importo da impegnare per il 2010 viene deciso in funzione dell’esecuzione del programma nel 2009.»
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