Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Il recupero dell’aiuto di cui all’ è immediato ed effettivo. 2.   Il Regno di Danimarca deve assicurare che questa decisione sia attuata entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:973:oj#art-3