Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 lug 2009
1.   Il Regno di Danimarca adotta i necessari provvedimenti per recuperare da Combus gli aiuti di cui all’ posti illegalmente a sua disposizione. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati su base composta conformemente al capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (76) e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (77) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.
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