Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 lug 2009
Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l'Italia comunica le seguenti informazioni: a) l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nell'ambito del regime di cui all' e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma di tale regime; b) l'importo totale (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) la descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti l'ingiunzione di restituzione dell'aiuto trasmessa ai beneficiari. L'Italia tiene informata la Commissione dello stato di avanzamento delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nell'ambito del regime di cui all'. Trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure da essa già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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