Art. 2 · Paesi contemplati

Art. 2

Paesi contemplati

In vigore dal 13 lug 2009
Paesi contemplati 1.   L’elenco di paesi ammissibili o potenzialmente ammissibili al finanziamento della BEI con la garanzia comunitaria è definito nell’allegato I. 2.   Per i paesi di cui all’elenco dell’allegato I e contraddistinti con un asterisco («*») e per altri paesi non elencati nell’allegato I, l’ammissibilità al finanziamento BEI con garanzia comunitaria è decisa dal Parlamento europeo e dal Consiglio caso per caso conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato. 3.   La garanzia comunitaria copre soltanto le operazioni di finanziamento della BEI realizzate in paesi che abbiano concluso con la BEI un accordo quadro volto a stabilire le condizioni giuridiche in base alle quali verranno realizzate le operazioni di finanziamento della BEI. 4.   Qualora la situazione politica o economica di un determinato paese desti gravi preoccupazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia comunitaria nel predetto paese conformemente alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato. 5.   La garanzia comunitaria non copre le operazioni di finanziamento della BEI in un determinato paese nei casi in cui l’accordo sulle operazioni di finanziamento della BEI sia stato firmato dopo l’adesione del suddetto paese all’Unione europea.
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