Art. 2
In vigore dal 9 lug 2009
1. Il marchio comunitario di qualità ecologica istituito dal regolamento (CE) n. 1980/2000 («il marchio di qualità ecologica») è assegnato ai servizi di campeggio che:
a)
rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio»;
b)
soddisfano tutti i criteri indicati nella parte A dell’allegato della presente decisione;
c)
sono conformi ad un numero sufficiente di criteri tra quelli indicati nella parte B dell’allegato della presente decisione per ottenere il necessario punteggio di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il servizio di campeggio ottiene almeno:
a)
20 punti per il servizio principale;
b)
24 punti se il campeggio dispone anche di altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare.
3. I punteggi di cui al paragrafo 2 sono aumentati, se i servizi sottoindicati sono prestati dal gestore o dal proprietario del campeggio:
a)
di 3 punti per i servizi di ristorazione;
b)
di 3 punti per spazi verdi/aree esterne che non fanno parte delle strutture del campeggio, ma che sono accessibili agli ospiti;
c)
di 3 punti per attività ricreative/di fitness o di 5 punti se tali attività consistono in un centro benessere.
Storico versioni
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