Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 lug 2009
1.   Il marchio comunitario di qualità ecologica istituito dal regolamento (CE) n. 1980/2000 («il marchio di qualità ecologica») è assegnato ai servizi di campeggio che: a) rientrano nel gruppo di prodotti «servizi di campeggio»; b) soddisfano tutti i criteri indicati nella parte A dell’allegato della presente decisione; c) sono conformi ad un numero sufficiente di criteri tra quelli indicati nella parte B dell’allegato della presente decisione per ottenere il necessario punteggio di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il servizio di campeggio ottiene almeno: a) 20 punti per il servizio principale; b) 24 punti se il campeggio dispone anche di altre strutture ricettive utilizzabili come alloggi da affittare. 3.   I punteggi di cui al paragrafo 2 sono aumentati, se i servizi sottoindicati sono prestati dal gestore o dal proprietario del campeggio: a) di 3 punti per i servizi di ristorazione; b) di 3 punti per spazi verdi/aree esterne che non fanno parte delle strutture del campeggio, ma che sono accessibili agli ospiti; c) di 3 punti per attività ricreative/di fitness o di 5 punti se tali attività consistono in un centro benessere.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:564:oj#art-2