Art. 6 · Comitato direttivo

Art. 6

Comitato direttivo

In vigore dal 26 giu 2009
Comitato direttivo 1.   È istituito un comitato direttivo nel quale sono rappresentate le istituzioni firmatarie. Ne sono membri il cancelliere della Corte di giustizia, il segretario generale aggiunto del Consiglio e i segretari generali delle altre istituzioni, o i loro rappresentanti. La Banca centrale europea partecipa ai lavori del comitato direttivo in veste di osservatore. 2.   Il comitato direttivo nomina il presidente tra i suoi membri per una durata di due anni. 3.   Il comitato direttivo si riunisce almeno quattro volte l’anno su iniziativa del presidente o su domanda di un’istituzione. 4.   Il comitato direttivo approva il proprio regolamento interno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale. 5.   Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del comitato direttivo sono adottate a maggioranza semplice. 6.   Ciascuna istituzione firmataria della presente decisione dispone di un voto in seno al comitato direttivo.
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