Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 giu 2009
La posizione che la Comunità deve adottare nel comitato misto è decisa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. La posizione della Comunità sulle questioni per le quali il comitato misto detiene potere decisionale in virtù dell'articolo 19, paragrafi 4 e 5, nonché dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo, qualora sia relativa a modifiche degli allegati I e II dell'accordo, è decisa dalla Commissione.
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