Art. 1

Art. 1

In vigore dal 25 giu 2009
1.   Gli Stati membri sospendono le importazioni o l’introduzione nella Comunità dei seguenti prodotti, provenienti dalla parte del territorio della Croazia indicata al paragrafo 2, lettera a), e dalla parte del territorio della Svizzera indicata al paragrafo 2, lettera b): a) il pollame quale definito all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008; b) le uova da cova quali definite all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 798/2008; c) i volatili quali definiti all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 318/2007 e le loro uova da cova; d) le carni, le carni macinate, i preparati a base di carne, le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica; e) i prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica; f) gli alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di selvaggina da penna selvatica; g) i trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli. 2.   La sospensione di cui al paragrafo 1 si applica alle importazioni o all’introduzione nella Comunità: a) per quanto riguarda la Croazia, da tutte le aree del suo territorio alle quali le competenti autorità di quel paese applicano ufficialmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalla decisione 2006/563/CE; b) per quanto riguarda la Svizzera, da tutte le aree del suo territorio alle quali le competenti autorità di quel paese applicano ufficialmente misure di protezione equivalenti a quelle fissate dalle decisioni 2006/415/CE e 2006/563/CE. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera e), gli Stati membri autorizzano l’importazione e l’introduzione nella Comunità di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di selvaggina da penna selvatica purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2007/777/CE.
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