Art. 2
Definizione
In vigore dal 23 giu 2009
Definizione
Ai fini della presente decisione, per «lettore di musica personale» s’intende ogni apparecchio portatile, non compreso tra quelli oggetto della direttiva 1999/5/CE o della direttiva 2006/95/CE, munito di cuffia o di auricolari, utilizzato per ascoltare suoni registrati, prodotti o radiotrasmessi.
Storico versioni
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Proeli:dec:2009:490:oj#art-2