Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 giu 2009
1.   La Commissione europea e la FAO concludono un accordo attuativo sull’utilizzazione e sul funzionamento del fondo fiduciario per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 2009. 2.   Il fondo fiduciario è gestito congiuntamente dalla Commissione europea e dalla EUFMD in conformità dell’accordo attuativo di cui al paragrafo 1.
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