Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 giu 2009
1.   Il contributo finanziario della Comunità a favore delle misure di cui all’, paragrafi 1, 2 e 3, è pari al 100 % dei costi sostenuti, senza oltrepassare la soglia di EUR 4 706 950. 2.   La Commissione stipula un contratto per l’acquisto degli antigeni di cui all’, paragrafo 1, nonché per la relativa fornitura e conservazione presso la banca comunitaria di antigene e di vaccini, e un altro contratto sulle misure connesse alla formulazione, alla fabbricazione, all’infialamento, all’etichettatura e alla distribuzione dei vaccini ricostituiti a partire da tali antigeni. 3.   Il direttore generale della direzione generale per la Salute e i consumatori è autorizzato a firmare a nome della Commissione i contratti di cui al paragrafo 2.
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