Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 giu 2009
1.   La Commissione acquista entro il 31 dicembre 2009 antigeni inattivati concentrati del virus dell’afta epizootica dei sottotipi e nei quantitativi specificati nell’allegato. 2.   Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione provvede affinché gli antigeni di cui al paragrafo 1 siano consegnati e siano conservati nei locali del fabbricante nei due siti designati, come stabilito in allegato. 3.   La Commissione provvede alla formulazione, alla fabbricazione, all’infialamento, all’etichettatura e alla distribuzione dei vaccini ricostituiti a partire da tali antigeni. 4.   La Commissione mette in atto le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 in collaborazione con lo stabilimento di fabbricazione dei pertinenti antigeni, già conservati presso la banca comunitaria di antigene e di vaccini.
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