Art. 1
Ordini professionali
In vigore dal 18 giu 2009
La decisione 2001/470/CE è modificata come segue:
1)
l’ è modificato come segue:
a)
il paragrafo 1 è modificato come segue:
i)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
magistrati di collegamento previsti dall’azione comune 96/277/GAI del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea (*1), con responsabilità nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale;
(*1)
GU L 105 del 27.4.1996, pag. 1.»;"
ii)
è aggiunta la lettera seguente:
«e)
ordini professionali che rappresentano a livello nazionale, negli Stati membri, gli operatori della giustizia che concorrono direttamente all’applicazione degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.»;
b)
al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Se il punto di contatto designato in virtù del presente paragrafo non è un giudice, lo Stato membro interessato provvede ad un collegamento efficace con la magistratura nazionale. A tal fine lo Stato membro può designare un giudice a supporto di tale funzione. Il giudice in questione è membro della rete.»;
c)
è inserito il paragrafo seguente:
«2 bis Gli Stati membri assicurano ai punti di contatto mezzi sufficienti e adeguati in termini di personale, risorse e moderni strumenti di comunicazione per consentire loro di svolgere adeguatamente i loro compiti quali punti di contatto.»;
d)
è inserito il paragrafo seguente:
«4 bis Gli Stati membri stabiliscono gli ordini professionali di cui al paragrafo 1, lettera e). A tal fine essi ottengono il consenso degli ordini professionali in questione sulla loro partecipazione alla rete.
Qualora in uno Stato membro esistano vari ordini professionali che rappresentano a livello nazionale una professione legale, spetta allo Stato membro garantire una rappresentanza adeguata della professione interessata nella rete.»;
e)
il paragrafo 5 è modificato come segue:
i)
la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a norma dell’articolo 20, i riferimenti completi delle autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, con l’indicazione:»;
ii)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
se del caso, delle loro funzioni specifiche nella rete, comprese le competenze specifiche in presenza di più punti di contatto.»;
2)
l’articolo 3 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
facilitare l’accesso effettivo alla giustizia con azioni di informazione sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.»;
b)
al paragrafo 2, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b)
garantire un’applicazione efficace e pratica degli atti comunitari o delle convenzioni vigenti tra due o più Stati membri.
In particolare quando si applica il diritto di un altro Stato membro, gli organi giurisdizionali o le autorità adite possono rivolgersi alla rete per ottenere informazioni sul contenuto di tale legge;
c)
predisporre, alimentare e promuovere un sistema d’informazione destinato al pubblico sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia.
La principale fonte d’informazione è costituita dal sito web della rete, che riporta informazioni aggiornate in tutte le lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione.»;
3)
all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In particolare, i punti di contatto hanno il compito di:
a)
assicurarsi che le autorità giudiziarie locali ricevano informazioni generali sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Essi provvedono in particolare a che le autorità giudiziarie locali acquisiscano una migliore conoscenza della rete, compreso il relativo sito web;
b)
fornire qualsiasi informazione necessaria per la buona cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, a norma dell’articolo 3, agli altri punti di contatto, alle autorità di cui all’, paragrafo 1, lettere da b) a d), e alle autorità giudiziarie locali del rispettivo Stato membro, per consentire loro di presentare richieste di cooperazione giudiziaria attuabili e di stabilire i contatti diretti più appropriati;
c)
fornire qualsiasi informazione che faciliti l’applicazione del diritto di un altro Stato membro, applicabile in virtù di un atto comunitario o di uno strumento internazionale. A tal fine, il punto di contatto che riceve una richiesta di informazioni può appoggiarsi alle altre autorità nel suo Stato membro di cui all’ per fornire le informazioni richieste. Le informazioni contenute nella risposta non sono vincolanti né per il punto di contatto, né per le autorità consultate, né per l’autorità che ha inviato la richiesta;
d)
cercare soluzioni alle difficoltà che possono sorgere quando si presenta una richiesta di cooperazione giudiziaria, fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e l’articolo 6;
e)
agevolare il coordinamento del trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria nello Stato membro interessato, in particolare ove varie richieste delle autorità giudiziarie di questo Stato debbano essere eseguite in un altro Stato membro;
f)
contribuire all’informazione generale del pubblico attraverso il sito web della rete sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione europea, sugli atti comunitari e sugli strumenti internazionali pertinenti, nonché sul diritto interno degli Stati membri, con particolare riferimento all’accesso alla giustizia;
g)
collaborare all’organizzazione delle riunioni di cui all’articolo 9 e parteciparvi;
h)
collaborare alla preparazione e all’aggiornamento delle informazioni di cui al titolo III, in particolare del sistema d’informazione destinato al pubblico, secondo le modalità previste da tale titolo.
i)
assicurare il coordinamento tra i membri della rete a livello nazionale;
j)
preparare ogni due anni una relazione sulle loro attività, comprese, se del caso, le migliori prassi nell’ambito della rete, presentarla a una riunione dei membri della rete e segnalare in particolare i possibili margini di miglioramento nell’ambito della rete.»;
4)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Ordini professionali
1. Per concorrere all’espletamento dei compiti di cui all’articolo 3, i punti di contatto hanno idonei contatti con gli organi professionali di cui all’, paragrafo 1, lettera e), secondo modalità decise da ciascuno Stato membro.
2. I contatti di cui al paragrafo 1 possono comprendere, in particolare, le attività seguenti:
a)
scambio di esperienze e informazioni sull’applicazione effettiva e pratica degli atti comunitari e degli strumenti internazionali;
b)
collaborazione nell’elaborazione e nell’aggiornamento delle schede informative di cui all’articolo 15;
c)
partecipazione degli ordini professionali alle pertinenti riunioni.
3. Gli ordini professionali non chiedono ai punti di contatto informazioni su casi individuali.»;
5)
all’articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:
«A tal fine, ciascuno Stato membro provvede, secondo modalità da esso decise, affinché il punto o i punti di contatto e le autorità competenti dispongano di mezzi sufficienti per riunirsi periodicamente.»;
6)
all’articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per agevolare il funzionamento della rete, ciascuno Stato membro provvede affinché i propri punti di contatto dispongano di una conoscenza sufficiente di una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione europea diversa dalla loro, tenuto conto del fatto che devono poter comunicare coi punti di contatto degli altri Stati membri.»;
7)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Trattamento delle richieste di cooperazione giudiziaria
1. I punti di contatto rispondono a tutte le richieste loro indirizzate tempestivamente ed entro quindici giorni dal ricevimento delle stesse. Qualora il punto di contatto non sia in grado di evadere una richiesta entro detto termine, ne informa brevemente il richiedente indicando il termine che ritiene necessario per la risposta che, di norma, non è superiore a trenta giorni.
2. Per rispondere con la massima efficacia e tempestività alle richieste di cui al paragrafo 1, i punti di contatto si avvalgono dei mezzi tecnologici più idonei messi a loro disposizione dagli Stati membri.
3. La Commissione tiene un registro elettronico, protetto e ad accesso limitato, delle richieste di cooperazione giudiziaria e delle risposte di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e). I punti di contatto garantiscono che le informazioni necessarie alla costituzione e al funzionamento di questo registro siano fornite regolarmente alla Commissione.
4. Almeno una volta ogni sei mesi la Commissione fornisce ai punti di contatto informazioni sulle statistiche delle richieste di cooperazione giudiziaria e sulle risposte di cui al paragrafo 3.»;
8)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Riunioni dei punti di contatto
1. I punti di contatto della rete si riuniscono almeno una volta ogni sei mesi, a norma dell’articolo 12.
2. Ciascuno Stato membro è rappresentato in queste riunioni da uno o più punti di contatto, che possono essere accompagnati da altri membri della rete, senza comunque superare il numero di sei rappresentanti per Stato membro.»;
9)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 11 bis
Partecipazione di osservatori alle riunioni della rete
1. Fatto salvo l’, paragrafo 2, la Danimarca può farsi rappresentare alle riunioni di cui agli articoli 9 e 11.
2. I paesi in via d’adesione e i paesi candidati possono essere invitati a partecipare a tali riunioni in qualità d’osservatori. Possono altresì essere invitati ad assistere come osservatori a talune riunioni della rete gli Stati terzi parti di accordi internazionali di cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale conclusi dalla Comunità.
3. Ogni Stato osservatore può farsi rappresentare a queste riunioni da una o più persone, senza che sia superato in alcun caso il numero di tre rappresentanti per Stato.»;
10)
alla fine del titolo II è inserito il seguente articolo:
«Articolo 12 bis
Relazioni con altre reti e organizzazioni internazionali
1. La rete intrattiene relazioni e scambia esperienze e migliori prassi con le altre reti europee aventi i suoi stessi obiettivi, quali la rete giudiziaria europea in materia penale. La rete intrattiene relazioni anche con la rete europea di formazione giudiziaria, al fine di promuovere, ove opportuno e ferme restando le prassi nazionali, sessioni di formazione sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale destinate alle autorità giudiziarie locali degli Stati membri.
2. La rete intrattiene relazioni con la rete dei Centri europei dei consumatori (ECC-NET). In particolare, al fine di fornire ogni informazione generale sul funzionamento degli atti comunitari e degli strumenti internazionali per facilitare l’accesso dei consumatori alla giustizia, i punti di contatto della rete sono a disposizione dei membri della rete ECC-NET.
3. Per svolgere i compiti di cui all’articolo 3 relativi agli strumenti internazionali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, la rete mantiene contatti e scambia esperienze con le altre reti di cooperazione giudiziaria stabilite fra paesi terzi e con le organizzazioni internazionali che promuovono la cooperazione giudiziaria internazionale.
4. La Commissione, in stretta collaborazione con la presidenza del Consiglio e con gli Stati membri, è responsabile dell’attuazione del presente articolo.»;
11)
la formulazione del titolo III è sostituita dalla seguente:
«TITOLO III
INFORMAZIONI DISPONIBILI ALL’INTERNO DELLA RETE E INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
»;
12)
all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«c)
le informazioni di cui all’articolo 8.»;
13)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 13 bis
Informazioni generali al pubblico
La rete contribuisce a fornire informazioni generali al pubblico attraverso i mezzi tecnologici più idonei, per informarlo in merito al contenuto e al funzionamento degli atti comunitari o degli strumenti internazionali relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale.
A tal fine, e fatto salvo l’articolo 18, i punti di contatto promuovono presso il pubblico il sistema d’informazione di cui all’articolo 14.»;
14)
all’articolo 17, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
provvede alle traduzioni, nelle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, delle informazioni sugli aspetti pertinenti del diritto comunitario e delle relative procedure, compresa la giurisprudenza comunitaria, così come delle pagine generali del sistema d’informazione e delle schede informative di cui all’articolo 15, e le inserisce sul sito web.»;
15)
all’articolo 18, paragrafo 4, il termine «progressivamente» è soppresso;
16)
l’articolo 19 è sostituito dal seguente:
«Articolo 19
Relazioni
Entro il 1o gennaio 2014 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle attività della rete. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte volte ad adeguare la presente decisione e contiene informazioni sulle attività della rete intese a portare avanti l’ideazione, lo sviluppo e l’attuazione del sistema europeo di giustizia elettronica, in particolare nell’ottica di favorire l’accesso alla giustizia.»;
17)
l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
«Articolo 20
Comunicazione
Entro il 1o luglio 2010, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni di cui all’, paragrafo 5.».
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