Art. 4
In vigore dal 16 giu 2009
1. Tre anni dopo l’entrata in vigore della presente decisione, la Commissione valuta i criteri definiti all’allegato I.
2. Se necessario, modifica, conformemente alla procedura di cui all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, l’allegato I allo scopo:
a)
di adeguare i predetti criteri in modo da assicurarne l’utilità e l’equità;
b)
di definire soglie che fanno scattare l’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 2, della predetta direttiva.
Storico versioni
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