Art. 3
In vigore dal 16 giu 2009
1. Per determinare se le prestazioni di un organismo che opera per conto di uno Stato di bandiera devono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l’ambiente, la Commissione può, oltre ai criteri definiti all’allegato I, tenere conto dei casi di cui viene a conoscenza:
a)
se è stato provato, dinanzi ad un giudice o nel corso di una procedura arbitrale, che un sinistro marittimo che ha coinvolto una nave iscritta nella classe dell’organismo riconosciuto è stato causato da atto o omissione deliberata o colpa grave dell’organismo riconosciuto, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca per conto dell’organismo; e
b)
se si può ritenere, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, che l’atto o l’omissione deliberata o la colpa grave erano dovuti a carenze della struttura, delle procedure o del controllo interno dell’organismo.
2. La Commissione tiene conto della gravità dei fatti, e cerca di stabilire se il ripetersi o qualsiasi altra circostanza riveli l’incapacità dell’organismo a rimediare alle carenze di cui al paragrafo 1 e a migliorare le sue prestazioni.
Storico versioni
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