Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 giu 2009
Ai fini della presente decisione si intende per: 1) «organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto ai sensi dell’ della direttiva 94/57/CE; 2) «memorandum d’intesa di Parigi» (di seguito «memorandum di Parigi»): il memorandum d’intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella versione in vigore alla data di adozione della presente decisione; 3) «memorandum d’intesa di Tokyo» (di seguito denominato «memorandum di Tokyo»): il memorandum d’intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo nella regione Asia-Pacifico, firmato a Tokyo il 1o dicembre 1993, nella versione in vigore alla data dell’adozione della presente decisione; 4) «fermo connesso con l’organismo riconosciuto»: l’organismo riconosciuto che ha effettuato il controllo o emesso il certificato è responsabile delle anomalie che, da sole o in combinazione, hanno portato al fermo, conformemente alle istruzioni applicabili del pertinente regime di controllo da parte dello Stato di approdo; 5) «sinistri marittimi»: un sinistro marittimo ai sensi della risoluzione A.849(20) dell’IMO.
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