Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 giu 2009
Gli Stati membri relatori proseguono l’esame particolareggiato del fascicolo di cui all’ e trasmettono alla Commissione quanto prima, e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame unitamente a una raccomandazione sull’iscrizione o sulla non iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva di cui all’, precisando le eventuali condizioni per tale iscrizione.
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