Art. 1
In vigore dal 10 giu 2009
Gli importi risultanti dall’applicazione di cinque punti percentuali di riduzione per gli anni 2009-2012, in applicazione dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 73/2009, sono assegnati agli Stati membri conformemente alla tabella figurante nell’allegato I della presente decisione.
Storico versioni
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