Art. 8 · Monitoraggio dell’accessibilità dei set di dati territoriali tramite servizi di consultazione e per lo scaricamento

Art. 8

Monitoraggio dell’accessibilità dei set di dati territoriali tramite servizi di consultazione e per lo scaricamento

In vigore dal 5 giu 2009
Monitoraggio dell’accessibilità dei set di dati territoriali tramite servizi di consultazione e per lo scaricamento 1.   Per misurare l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi di consultazione e per lo scaricamento di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), di detta direttiva, sono utilizzati i seguenti indicatori: a) un indicatore generale (NSi2) che misura fino a che punto è possibile consultare e scaricare i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite servizi di consultazione e servizi per lo scaricamento: b) i seguenti indicatori specifici: i) NSi2.1, che misura l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi di consultazione; ii) NSi2.2, che misura l’accessibilità dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE tramite i servizi per lo scaricamento. 2.   Gli Stati membri determinano, per ogni set di dati territoriali riportato sull’elenco di cui all’, paragrafo 1, se esistono un servizio di consultazione o un servizio per lo scaricamento o entrambi e attribuiscono al set di dati territoriali i seguenti valori: a) 1, se esiste un servizio di consultazione e 0 se un tale servizio non esiste; b) 1, se esiste un servizio per lo scaricamento e 0 se un tale servizio non esiste; c) 1 se esistono entrambi i tipi di servizio e 0 se almeno uno dei due non esiste. 3.   Gli Stati membri calcolano l’indicatore generale NSi2 dividendo il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per cui esistono sia servizi di consultazione che servizi per lo scaricamento per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate in detti allegati (NSi2). 4.   Gli Stati membri calcolano gli indicatori specifici nel modo seguente: a) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per cui esiste un servizio di consultazione diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi2.1); b) il numero di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE per cui esiste un servizio per lo scaricamento diviso per il numero totale di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui a detti allegati (NSi2.2).
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