Art. 2 · Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e rendicontazione

Art. 2

Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e rendicontazione

In vigore dal 5 giu 2009
Disposizioni comuni in materia di monitoraggio e rendicontazione 1.   Gli Stati membri redigono un elenco dei set di dati territoriali e relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE, raggruppati per categoria tematica e allegato, e dei servizi di rete di cui all’, paragrafo 1, di detta direttiva, raggruppati per tipo di servizio. Gli Stati membri trasmettono l’elenco alla Commissione e lo aggiornano annualmente. 2.   Per raccogliere i dati ai fini del monitoraggio e della rendicontazione, gli Stati membri si avvalgono della struttura di coordinamento di cui all’, paragrafo 2, della direttiva 2007/2/CE. 3.   I referenti negli Stati membri inviano alla Commissione i risultati del monitoraggio di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2007/2/CE e la relazione di cui all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, di detta direttiva. 4.   Tutti i risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite Internet o altri mezzi di telecomunicazione.
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