Art. 14
Utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale
In vigore dal 5 giu 2009
Utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale
Le informazioni relative all’utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale di cui all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2007/2/CE riguardano i seguenti elementi:
a)
l’utilizzo dei servizi relativi ai dati territoriali dell’infrastruttura di informazione territoriale, tenendo conto degli indicatori generali e specifici;
b)
l’utilizzo di set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE da parte delle autorità pubbliche, con particolare attenzione ai buoni esempi nel campo della politica ambientale;
c)
se disponibili, le prove dell’utilizzo dell’infrastruttura di informazione territoriale da parte del pubblico;
d)
esempi di utilizzo transfrontaliero e degli sforzi fatti per migliorare la coerenza transfrontaliera dei set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III della direttiva 2007/2/CE;
e)
come i servizi di conversione sono utilizzati per ottenere l’interoperabilità dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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