Art. 9
In vigore dal 4 giu 2009
1. Il consiglio di amministrazione invita il presidente della commissione a illustrare la procedura svolta e a presentare la relazione della commissione.
2. Il consiglio di amministrazione può decidere di invitare a un colloquio i candidati inclusi nella graduatoria della commissione e qualunque altro candidato idoneo ascoltato dalla commissione.
3. In base alla relazione presentata dalla commissione e, qualora pertinenti, dei risultati dei colloqui svolti in conformità con il paragrafo 2, il consiglio di amministrazione adotta un parere ragionato, in cui:
a)
presenta l’elenco dei candidati idonei;
b)
stila un elenco ristretto di almeno tre candidati adatti, classificati in ordine di merito; e
c)
conferma che i candidati inclusi nell’elenco ristretto soddisfano le condizioni di assunzione disposte dall’, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee e tutti i criteri di idoneità indicati nell’avviso di posto vacante.
4. Qualora un membro del consiglio d’amministrazione sia presente anche nell’elenco dei candidati, o qualora possa risultare qualunque altro possibile conflitto di interessi, egli non dovrà essere presente al momento di stabilire il parere del consiglio di amministrazione.
5. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette il parere del consiglio di amministrazione e il fascicolo completo di candidatura di ciascuno dei candidati inclusi nell’elenco ristretto al Consiglio, per consentire a quest’ultimo di adottare la propria decisione, come previsto all’articolo 38 della decisione Europol sulla base di tutte le informazioni pertinenti.
6. I candidati non selezionati dal consiglio di amministrazione saranno informati, per iscritto, dal segretariato del consiglio di amministrazione del risultato della procedura.
Storico versioni
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