Art. 4

Art. 4

In vigore dal 4 giu 2009
1.   Il consiglio di amministrazione provvede affinché l’avviso di posto vacante, di cui all’, paragrafo 2, sia pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri mezzi di informazione, compresi i quotidiani e le riviste specializzate nazionali, in modo da assicurare la massima pubblicità in tutti gli Stati membri. 2.   Europol informa le unità nazionali Europol in merito ai posti vacanti di direttore o vicedirettore. Le unità nazionali informano del posto vacante le rispettive autorità competenti dei loro Stati membri. Le autorità competenti assicurano che i loro dipartimenti e tutto il personale interessato siano informati del posto vacante. 3.   Europol invia ai candidati un avviso di ricevimento.
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