Art. 17

Art. 17

In vigore dal 4 giu 2009
1.   Previo espletamento della procedura disciplinare prevista nell’allegato IX dello statuto del personale, il Consiglio può porre termine al servizio del direttore o di un vicedirettore senza preavviso per motivi disciplinari, a norma dell’articolo 49 del regime, in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali è tenuto il direttore o un vicedirettore, commessa volontariamente o per negligenza. Prima che termini il loro servizio, il direttore o il vicedirettore interessati possono essere sospesi, il primo dal consiglio di amministrazione e il secondo dal direttore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, del regime e agli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello statuto del personale. 2.   Non appena ricevuta la relazione della commissione di disciplina, di cui all’ dell’allegato IX dello statuto del personale, il consiglio di amministrazione decide se occorra presentare al Consiglio un parere allo scopo di cessare dal servizio il direttore, a norma dell’articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol. In tali casi, il consiglio di amministrazione formula, entro un mese dalla data di ricezione della relazione della commissione di disciplina, un parere debitamente motivato sulla sanzione ritenuta adeguata ai fatti contestati o su qualunque altra misura che dovrebbe essere adottata dal Consiglio in conformità con le presenti norme. Prima di formulare il proprio parere, il consiglio di amministrazione offre al direttore la possibilità di essere sentito. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette al Consiglio il parere del consiglio di amministrazione, come disposto dall’articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol, e una sua copia al direttore interessato. Il consiglio di amministrazione, qualora decida che non occorre presentare al Consiglio un parere a norma dell’articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol, ha il diritto di imporre una delle sanzioni previste dall’, paragrafo 1, dell’allegato IX dello statuto del personale, diversa dalla destituzione del direttore. Dopo aver sentito il direttore, il consiglio di amministrazione adotta la propria decisione, come stabilito agli dell’allegato IX dello statuto del personale, entro due mesi dalla data di ricevimento del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere corredata da motivazioni. 3.   Non appena ricevuta la relazione della commissione di disciplina di cui all’ dell’allegato IX dello statuto del personale, il direttore, senza ritardo immotivato, presenta al consiglio di amministrazione un progetto di parere debitamente motivato riguardo alla sanzione che dovrebbe essere applicata a causa dei fatti contestati o a qualunque altra misura che dovrebbe essere adottata dal Consiglio in merito a un vicedirettore, conformemente alle presenti norme. Il consiglio di amministrazione decide se occorra presentare al Consiglio un parere al fine di cessare dal servizio il vicedirettore interessato a norma dell’articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol. Prima di formulare il proprio parere, il consiglio di amministrazione offre al vicedirettore interessato la possibilità di essere sentito. Il parere del consiglio di amministrazione deve essere emesso entro un mese dalla data di ricezione, da parte del direttore, della relazione della commissione di disciplina. Il presidente del consiglio di amministrazione trasmette il parere del consiglio di amministrazione al Consiglio, come stabilito dall’articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol, e una sua copia al vicedirettore interessato. Il consiglio di amministrazione, qualora decida che non occorre presentare al Consiglio un parere a norma dell’articolo 38, paragrafo 7, della decisione Europol, ha il diritto di imporre una delle sanzioni previste dall’, paragrafo 1, dell’allegato IX dello statuto del personale, diversa dalla destituzione del vicedirettore interessato. Dopo aver sentito il vicedirettore interessato, il direttore adotta la propria decisione, come disposto agli dell’allegato IX dello statuto del personale, entro due mesi dalla data di ricezione del parere della commissione di disciplina. La decisione deve essere corredata da motivazioni. 4.   Non appena ricevuto il parere del consiglio di amministrazione, di cui ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, il Consiglio decide, dopo aver sentito il direttore o vicedirettore interessato, se destituire il direttore o vicedirettore, conformemente all’, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello statuto del personale o se cessare il suo servizio presso Europol. Qualora decida che occorre destituire il direttore o vicedirettore oppure cessare il suo servizio, il Consiglio indica la natura esatta del provvedimento, nonché la data della sua entrata in vigore. La decisione deve essere debitamente motivata e notificata all’interessato e a Europol. La decisione del Consiglio di destituire il direttore o il vicedirettore a norma dell’ dell’allegato IX dello statuto del personale viene adottata entro due mesi dalla data di ricezione del parere della commissione di disciplina di cui all’ dell’allegato IX dello statuto del personale. 5.   Qualora il Consiglio decida di non destituire il direttore o vicedirettore interessato, a norma dell’, paragrafo 1, lettera h), dell’allegato IX dello statuto del personale né di cessare il suo servizio presso Europol, la questione deve essere riferita al consiglio di amministrazione, nel caso del direttore, o al consiglio di amministrazione e al direttore, nel caso di un vicedirettore. Nel caso in cui la questione riguardante il direttore venga riferita al consiglio di amministrazione, quest’ultimo ha il diritto di imporre una delle sanzioni previste dall’, paragrafo 1, dell’allegato IX dello statuto del personale, diversa dalla destituzione del direttore. Dopo aver sentito il direttore, il consiglio di amministrazione adotta la propria decisione senza ritardo immotivato. La decisione deve essere corredata da motivazioni. Nel caso in cui la questione riguardante il vicedirettore venga riferita al consiglio di amministrazione, quest’ultimo ha il diritto di imporre una delle sanzioni previste dall’, paragrafo 1, dell’allegato IX dello statuto del personale diversa dalla sua destituzione. Dopo aver sentito il vicedirettore interessato, il consiglio di amministrazione adotta la propria decisione senza ritardo immotivato. La decisione deve essere corredata da motivazioni.
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