Art. 15

Art. 15

In vigore dal 4 giu 2009
1.   Su richiesta del consiglio di amministrazione, il direttore o un vicedirettore può essere dimesso dal Consiglio, ai sensi dell’articolo 47, lettera b), del regime, a condizione di rispettare il periodo di preavviso e altre condizioni indicate al punto ii) o iii) del suddetto articolo. 2.   Il direttore o un vicedirettore può essere dimesso d’ufficio su richiesta del consiglio di amministrazione, senza preavviso da parte del Consiglio, qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 48, lettera a) o lettera b), del regime. 3.   Il direttore o un vicedirettore viene dimesso d’ufficio senza preavviso dal Consiglio qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 50 del regime. In tali casi il Consiglio, dopo aver ascoltato la persona interessata e dopo che è stato applicato il procedimento disciplinare di cui all’, paragrafo 2, delle presenti norme, dichiara che il suo servizio è cessato. Prima che termini il servizio, il direttore o il vicedirettore interessati possono essere sospesi, il primo dal consiglio di amministrazione e il secondo dal direttore, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, del regime e agli articoli 23 e 24 dell’allegato IX dello statuto del personale.
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