Art. 12
In vigore dal 4 giu 2009
1. Qualora il mandato del direttore o del vicedirettore nominato ai sensi dell’articolo 38 della decisione Europol possa essere esteso in conformità degli articoli 38, paragrafo 1, o 38, paragrafo 2, della decisione Europol, il consiglio di amministrazione può decidere di derogare alla procedura stabilita al capitolo 2. In questi casi il consiglio di amministrazione elabora, al più tardi dodici mesi prima della scadenza del mandato, un parere in cui suggerisce al Consiglio di estendere il mandato. Il parere del consiglio di amministrazione prende in considerazione in particolare i risultati ottenuti dal direttore o dal vicedirettore incaricato durante il primo mandato, le relazioni annuali sulla valutazione delle prestazioni, elaborate in conformità dell’, paragrafo 2, del regime applicabile e la missione e le esigenze di Europol negli anni a venire.
Il parere del consiglio di amministrazione, che suggerisce di estendere il mandato di un vicedirettore, viene espresso dopo aver consultato il direttore.
2. La procedura esposta al capitolo 2 viene seguita quando il consiglio di amministrazione decide di non derogarvi, quando il Consiglio decide di non estendere il mandato del direttore o del vicedirettore interessato oppure quando il Consiglio non adotta una decisione a tale riguardo entro tre mesi dalla ricezione del parere del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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