Art. 2 · Campo di applicazione

Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 4 giu 2009
Campo di applicazione La presente decisione si applica ai dati personali comunicati all’Europol al fine di determinare se sono pertinenti per l’espletamento delle sue mansioni e se possano essere inclusi nei sistemi di trattamento delle informazioni, tranne: a) i dati personali inseriti nel sistema di informazione dell’Europol ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della decisione Europol; b) i dati personali forniti da uno Stato membro, da un organismo dell’Unione europea o da terzi ai fini della loro inclusione in uno specifico archivio di lavoro per fini di analisi nonché i dati personali inseriti in un archivio di lavoro per fini di analisi ai sensi dell’articolo 14 della decisione Europol; c) i dati personali forniti all’Europol per l’inclusione in un altro sistema specifico di trattamento dei dati personali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, ultima frase, della decisione Europol.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:1010:oj#art-2