Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 4 giu 2009
Definizioni Ai fini della presente decisione s’intende per: a) «dati personali», qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; una persona identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale; b) «trattamento di dati personali», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione o modifica, estrazione, consultazione, impiego, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione; c) «sistemi di trattamento delle informazioni», il sistema di informazione dell’Europol, gli archivi di lavoro per fini di analisi e altri sistemi di trattamento dei dati personali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione Europol; d) «sistema di informazione dell’Europol», il sistema di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione Europol; e) «archivio di lavoro per fini di analisi», l’archivio costituito ai fini dell’analisi di cui all’articolo 14 della decisione Europol; f) «organismi dell’Unione europea», istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti dal trattato sull’Unione europea e dai trattati che istituiscono le Comunità europee, o sulla loro base, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della decisione Europol; g) «terzi», Stati terzi o organizzazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della decisione Europol; h) «personale dell’Europol debitamente autorizzato», personale dell’Europol autorizzato dal direttore a trattare dati personali sulla base della presente decisione.
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