Art. 1
Definizioni
In vigore dal 4 giu 2009
Definizioni
Ai fini della presente decisione s’intende per:
a)
«dati personali», qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile; una persona identificabile è una persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale;
b)
«trattamento di dati personali», qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione o modifica, estrazione, consultazione, impiego, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione;
c)
«sistemi di trattamento delle informazioni», il sistema di informazione dell’Europol, gli archivi di lavoro per fini di analisi e altri sistemi di trattamento dei dati personali di cui all’articolo 10, paragrafo 1, della decisione Europol;
d)
«sistema di informazione dell’Europol», il sistema di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione Europol;
e)
«archivio di lavoro per fini di analisi», l’archivio costituito ai fini dell’analisi di cui all’articolo 14 della decisione Europol;
f)
«organismi dell’Unione europea», istituzioni, organi, uffici e agenzie stabiliti dal trattato sull’Unione europea e dai trattati che istituiscono le Comunità europee, o sulla loro base, di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della decisione Europol;
g)
«terzi», Stati terzi o organizzazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 1, della decisione Europol;
h)
«personale dell’Europol debitamente autorizzato», personale dell’Europol autorizzato dal direttore a trattare dati personali sulla base della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:1010:oj#art-1