Art. 5 · Funzionamento

Art. 5

Funzionamento

In vigore dal 3 giu 2009
Funzionamento 1.   Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti. 2.   In accordo con la direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale, possono essere creati sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti dopo il compimento dei loro mandati. I sottogruppi sono composti al massimo da 7 membri, scelti fra i membri del gruppo o a partire dall’elenco di riserva di cui all’, paragrafo 3. 3.   Se lo ritiene utile o necessario, il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti o osservatori, con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno, di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo. 4.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non sono divulgate se le Commissione ritiene che riguardino questioni riservate. 5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono normalmente nei locali della Commissione, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. La Commissione garantisce i servizi di segretariato. Altri funzionari della Commissione interessati ai lavori possono partecipare alle riunioni del gruppo e dei suoi sottogruppi. 6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione (5). 7.   La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, ordine del giorno, verbali, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
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