Art. 9
Controlli
In vigore dal 29 mag 2009
Controlli
1. Le competenti autorità nazionali effettuano controlli amministrativi di tutte le aziende che beneficiano di una deroga individuale, per accertare il rispetto del limite annuale per ettaro di 250 kg di azoto da effluente di bestiame erbivoro e dei limiti massimi di applicazione di azoto, nonché delle restrizioni sull’utilizzo del terreno.
2. Occorre predisporre un programma di ispezioni in loco basato sull’analisi dei rischi, sui risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti e sull’esito di controlli casuali di carattere generale della normativa di attuazione della direttiva 91/676/CEE. Non meno del 3 % delle aziende agricole che godono di una deroga individuale devono essere soggette a ispezioni in loco, per accertare l’ottemperanza alle condizioni di cui agli .
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