Art. 6 · Pianificazione dei terreni

Art. 6

Pianificazione dei terreni

In vigore dal 29 mag 2009
Pianificazione dei terreni Una quota pari ad almeno l’80 % della superficie aziendale cui è applicabile l’effluente agricolo deve essere adibita alla praticoltura. Gli allevatori che beneficiano di una deroga individuale sono tenuti a rispettare le seguenti disposizioni: a) le superfici prative temporanee su suoli sabbiosi sono arate in primavera; b) indifferentemente dal tipo di suolo, l’aratura delle superfici prative è immediatamente seguita da una coltura con elevato fabbisogno di azoto; c) ai fini dell’avvicendamento colturale non si possono coltivare leguminose o altre colture che fissino l’azoto atmosferico. Questo divieto non vale tuttavia per il trifoglio presente nelle superfici prative in percentuale inferiore al 50 % e per le altre leguminose intercalate da aree erbose.
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