Art. 4
Autorizzazione e impegno annuali
In vigore dal 29 mag 2009
Autorizzazione e impegno annuali
1. Gli agricoltori che intendono beneficiare della deroga presentano ogni anno una domanda alle autorità competenti.
2. La domanda annuale di cui al paragrafo 1 è corredata di un impegno scritto a rispettare le condizioni stabilite agli .
3. Le autorità competenti provvedono affinché tutte le domande di deroga siano oggetto di un controllo amministrativo. Qualora dal controllo risulti che le condizioni di cui agli non sono rispettate, le autorità nazionali ne informano il richiedente. In tal caso, la domanda si considera respinta.
Storico versioni
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