Art. 1
In vigore dal 29 mag 2009
Alle condizioni stabilite nella presente decisione, è concessa la deroga chiesta dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per consentire l’applicazione, in Inghilterra, Scozia e Galles, di un quantitativo di effluenti di allevamento superiore a quello previsto all’allegato III, paragrafo 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE.
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