Art. 3

Art. 3

In vigore dal 28 mag 2009
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’ notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Repubblica di Guinea secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1), fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante modalità di applicazione ai sensi dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (2), e, successivamente a tale data, secondo le modalità previste da dette norme di applicazione.
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