Art. 9
In vigore dal 25 mag 2009
1. La Comunità può decidere, su richiesta di uno Stato membro, di far costituire dagli Stati membri scorte di prodotti biologici destinati alla lotta contro le malattie di cui all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1, all’, paragrafo 1 (vaccini, ceppi virali appropriati, siero per diagnosi) e, fatta salva la decisione di cui all’articolo 69, paragrafo 1 della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica (15), all’, paragrafo 1 della presente decisione.
2. L’azione di cui al paragrafo 1 nonché le sue modalità di esecuzione, relative in particolare alla scelta, alla produzione, al deposito, al trasporto e all’impiego di dette scorte, nonché l’entità del contributo finanziario della Comunità sono determinate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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