Art. 7
In vigore dal 25 mag 2009
1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione decide, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, di aggiungere all’elenco figurante all’, paragrafo 1, una malattia esotica che deve essere dichiarata obbligatoriamente e che è suscettibile di costituire un pericolo per la Comunità.
2. L’elenco figurante all’, paragrafo 1, può essere completato, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in funzione dell’evoluzione della situazione, al fine di includere le malattie che devono essere notificate conformemente alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (14), e le malattie trasmissibili agli animali d’acquacoltura, o modificato o ridotto per tener conto dei progressi realizzati nell’ambito delle azioni di lotta decise a livello comunitario contro talune malattie.
3. Le disposizioni di cui all’, paragrafo 2, possono essere completate o modificate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, in particolare per tener conto dell’inserimento di nuove malattie nell’elenco figurante all’, paragrafo 1, dell’esperienza acquisita o dell’adozione di disposizioni comunitarie concernenti le misure di lotta contro le malattie.
Storico versioni
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