Art. 2
Riunioni
In vigore dal 18 mag 2009
Riunioni
Il comitato di stabilizzazione e di associazione si riunisce quando le circostanze lo richiedono, con l'accordo di entrambe le Parti. Ogni riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle Parti. Le riunioni del comitato di stabilizzazione e di associazione sono indette dal presidente.
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