Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 mag 2009
Le frequenze che ciascuno dei richiedenti selezionati è autorizzato a utilizzare in ogni Stato membro, conformemente al titolo III della decisione n. 626/2008/CE, sono le seguenti: a) Inmarsat Ventures Limited: da 1 980 a 1 995 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 170 a 2 185 MHz per le comunicazioni spazio-terra; b) Solaris Mobile Limited: da 1 995 a 2 010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2 185 a 2 200 MHz per le comunicazioni spazio-terra.
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