Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 mag 2009
(1)   Il piano di ristrutturazione della WestLB trasmesso dalla Germania in data 8 agosto 2008, modificato da ultimo conformemente alla comunicazione della Germania del 30 aprile 2009, deve essere integralmente realizzato, nel rispetto delle condizioni enunciate in allegato e secondo la tempistica stabilita. (2)   La Commissione può, sulla base di una richiesta adeguatamente motivata da parte della Germania, per esempio qualora ciò si renda opportuno alla luce del perdurare della crisi sui mercati finanziari: a) accordare una proroga dei termini stabiliti nell’allegato; oppure b) in circostanze eccezionali, rinunciare ad applicare, modificare o sostituire una o più delle condizioni riportate nell’allegato. Nel caso intenda richiedere la proroga di un termine, la Germania è tenuta a presentare alla Commissione, al più tardi due mesi prima della scadenza, un’istanza sufficientemente motivata in tal senso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:971:oj#art-2