Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 mag 2009
La posizione che dev'essere adottata dalla Comunità in sede di Consiglio congiunto degli Stati della SADC aderenti all'APE e della CE e in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo degli Stati della SADC aderenti all'APE e della CE è stabilita dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione conformemente alle corrispondenti disposizioni del trattato.
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