Art. 1
Disposizioni transitorie
In vigore dal 5 mag 2009
La direttiva 2008/73/CE è rettificata come segue:
1)
il paragrafo 2 dell’articolo 20 è abrogato;
2)
sono inseriti i seguenti articoli:
«Articolo 23 bis
Disposizioni transitorie
Possono essere adottate disposizioni transitorie in conformità della procedura di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 2.
Articolo 23 ter
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 (*1).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
(*1) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).»;"
3)
all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.»;
4)
l’articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Articolo 25
Entrata in vigore e applicabilità
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010, a eccezione dell’, paragrafi 1 e 5, e gli articoli 7, 23 bis e 23 ter.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:436:oj#art-1