Art. 2
In vigore dal 5 mag 2009
La presente decisione si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica di Bulgaria, alla Repubblica ceca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica di Estonia, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, alla Repubblica italiana, alla Repubblica di Cipro, alla Repubblica di Lettonia, alla Repubblica di Lituania, al Granducato di Lussemburgo, alla Repubblica di Ungheria, alla Repubblica di Malta, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica di Austria, alla Repubblica di Polonia, alla Repubblica portoghese, alla Romania, alla Repubblica di Slovenia, alla Repubblica slovacca, alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia.
Storico versioni
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