Art. 2
Raccolta e valutazione delle informazioni
In vigore dal 30 apr 2009
Raccolta e valutazione delle informazioni
1. Le informazioni e i dati necessari per la caratterizzazione dei rifiuti sono raccolti nell’ordine indicato ai paragrafi da 2 a 5.
2. Si utilizzano le indagini e gli studi esistenti, in particolare le autorizzazioni vigenti, le indagini geologiche, i siti simili, gli elenchi di rifiuti inerti, i sistemi di certificazione adeguati e le norme nazionali o europee applicabili a materiali analoghi, che soddisfano i requisiti tecnici di cui all’allegato.
3. La qualità e la rappresentatività di tutte le informazioni sono valutate, individuando le eventuali informazioni mancanti.
4. Qualora le informazioni necessarie per la caratterizzazione dei rifiuti non siano disponibili, viene predisposto un piano di campionamento secondo la norma EN 14899 sulla base del quale vengono prelevati campioni. I piani di campionamento sono basati sulle informazioni ritenute necessarie, tra cui:
a)
la finalità della raccolta dei dati;
b)
il programma delle prove e i requisiti di campionamento;
c)
le situazioni di campionamento, compreso il campionamento da carote, dal fronte dello scavo, da nastro trasportatore, da cumulo, dal bacino di decantazione o altre situazioni rilevanti;
d)
le procedure e le raccomandazioni riguardanti la quantità, la dimensione, la massa, la descrizione e il trattamento dei campioni.
L’attendibilità e la qualità dei risultati del campionamento sono valutate.
5. I risultati del processo di caratterizzazione devono essere valutati. Se necessario, sono raccolte informazioni supplementari applicando la stessa metodologia. Il risultato finale è preso in considerazione nel piano di gestione dei rifiuti.
Storico versioni
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