Art. 1 · Caratterizzazione dei rifiuti

Art. 1

Caratterizzazione dei rifiuti

In vigore dal 30 apr 2009
Caratterizzazione dei rifiuti 1.   Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori delle industrie estrattive effettuino la caratterizzazione dei rifiuti conformemente alla presente decisione. 2.   La caratterizzazione comprende le seguenti categorie di informazioni di cui all’allegato: a) informazioni generali; b) informazioni geologiche generali sul deposito da sfruttare; c) natura dei rifiuti e trattamento previsto; d) comportamento geotecnico dei rifiuti; e) caratteristiche e comportamento geochimici dei rifiuti. 3.   Ai fini della valutazione del comportamento geochimico dei rifiuti si tiene conto dei criteri istituiti per la definizione di rifiuto inerte di cui alla decisione 2009/359/CE. Qualora, sulla base di tali criteri, i rifiuti siano considerati «inerti», sono soggetti solamente alla parte pertinente delle prove geochimiche di cui al punto 5 dell’allegato.
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