Art. 1

Art. 1

In vigore dal 30 apr 2009
1.   I rifiuti sono considerati inerti ai sensi dell’, paragrafo 3, della direttiva 2006/21/CE, quando soddisfano, nel breve e nel lungo termine, tutti i criteri seguenti: a) i rifiuti non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione significativa o altri cambiamenti significativi che potrebbero comportare eventuali effetti negativi per l’ambiente o danni alla salute umana; b) i rifiuti possiedono un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari a 0,1 % oppure hanno un tenore massimo di zolfo sotto forma di solfuro pari all’1 % se il rapporto potenziale di neutralizzazione, definito come il rapporto tra il potenziale di neutralizzazione e il potenziale acido determinato sulla base di una prova statica conforme alla norma prEN 15875, è maggiore di 3; c) i rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili; d) il tenore nei rifiuti, e segnatamente nelle polveri sottili isolate dei rifiuti, di sostanze potenzialmente nocive per l’ambiente o per la salute, in particolare As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V e Zn, è sufficientemente basso da non comportare, nel breve e nel lungo termine, rischi significativi per le persone o per l’ambiente. Per essere considerato sufficientemente basso da non comportare rischi significativi per le persone e per l’ambiente, il tenore di tali sostanze non deve superare i valori limite nazionali stabiliti per i siti classificati come non contaminati né i livelli di fondo naturali nazionali; e) i rifiuti sono sostanzialmente privi di prodotti utilizzati nell’estrazione o nel processo di lavorazione che potrebbero nuocere all’ambiente o alla salute umana. 2.   I rifiuti possono essere considerati inerti senza dover procedere a prove specifiche se può essere dimostrato all’autorità competente che i criteri di cui al paragrafo 1 sono stati adeguatamente tenuti in considerazione e soddisfatti sulla base delle informazioni esistenti o di piani e procedure validi. 3.   Gli Stati membri possono preparare elenchi dei rifiuti da considerare inerti ai sensi dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:359:oj#art-1