Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 apr 2009
Per l’esercizio finanziario 2008, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese concernenti ciascun programma di sviluppo rurale finanziato dal FEASR, indicati nell’allegato II, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una successiva decisione di liquidazione.
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